PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In caso di parto avvenuto presso un centro ospedaliero pubblico o convenzionato, la dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere resa nel comune di residenza dei genitori legittimi, ovvero, qualora i genitori risiedano in comuni diversi, nel comune di residenza di uno dei due genitori, scelto di comune accordo tra loro, anche se il centro ospedaliero ha sede nel territorio di un diverso comune.
      2. Nei casi di cui al comma 1, la nascita si ha per avvenuta, a tutti gli effetti di legge, nel comune in cui è resa la dichiarazione di nascita e tale comune è indicato come luogo di nascita nell'atto di nascita, a condizione che il comune stesso sia compreso nella circoscrizione del centro ospedaliero pubblico o convenzionato in cui è avvenuto il parto. In caso contrario, il luogo di nascita è individuato nel comune in cui ha sede il centro ospedaliero.
      3. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, nei casi di cui al primo periodo del comma 2 la dichiarazione di nascita è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della madre nonché l'indicazione del centro ospedaliero pubblico o convenzionato in cui è avvenuto il parto, del comune in cui esso ha sede, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. Nell'atto di nascita, l'indicazione del luogo di nascita è accompagnata da quelle del centro ospedaliero in cui è avvenuto il parto e del comune in cui il centro stesso ha sede.

Art. 2.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1

 

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si applicano anche ai bambini nati entro i dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i genitori possono chiedere al presidente del tribunale competente per territorio la modifica dei registri dello stato civile ai fini della correzione dell'indicazione relativa al luogo di nascita dei propri figli. Il presidente del tribunale, qualora ne ricorrano le condizioni, emette il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe del comune in cui è avvenuto il parto e autorizza il comune individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, all'iscrizione dell'interessato nella propria anagrafe. La richiesta di modifica dei registri dello stato civile prevista dal presente articolo è presentata dagli interessati all'ufficio dello stato civile del comune in cui gli stessi risiedono ed è esente da imposte di bollo o da altri tributi.

Art. 3.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie a garantirne l'adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.